Osservazioni al PTR

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INU: Osservazioni al PTR

INU

Istituto Nazionale di Urbanistica

Sezione Friuli Venezia Giulia


Sede e Segreteria:

via Paolo Canciani n. 19, 33100 UDINE


tel. 0432.509128 fax. 0432.309911

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Osservazioni al Piano Territoriale Regionale


L’Istituto Nazionale di Urbanistica è la storica istituzione fondata per promuovere gli studi urbanistici e per diffondere i principi della pianificazione. Lo Statuto definisce l’INU come “Ente di diritto pubblico di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto”. Dal 1997 l’INU è anche riconosciuto come associazione di protezione ambientale dal Ministero dell’Ambiente (L389/86).

La Sezione Friuli Venezia Giulia dell’INU, che annovera fra i propri soci diversi Enti pubblici oltre che professionisti e cultori della materia, si è fatta promotrice, nelle varie fasi di formazione della nuova Legge Urbanistica fino alla recente adozione del Piano Territoriale Regionale, di azioni specifiche di sensibilizzazione e di dibattito pubblico, e per diffondere i temi della città, del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali fra i cittadini, e per seguire le nuove modalità di aggiornamento delle tecniche urbanistiche, che sono prefigurate dagli strumenti legislativi di recente approvazione e adozione.

In tale veste, e con tali premesse, la Sezione Friuli Venezia Giulia dell’INU presenta le seguenti osservazioni al P.T.R., ai sensi dell’art. 10 della L.R: 5/2007, che vengono proposte anche con la finalità di contribuire alla definizione di un sistema praticabile delle procedure che si articolano nel nuovo Piano, allo scopo di rendere un effettivo servizio ai propri soci amministratori pubblici, professionisti e tecnici.

Il PTR è un documento corposo, articolato e complesso; l’INU ha ritenuto, conseguentemente, di sollevare alcune questioni che, partendo da notazioni di carattere generale, individuano in alcuni casi azioni specifiche di modifica che paiono, senza peraltro alcuna pretesa di esaustività.

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La costruzione del Piano:

Agenda 21

Il processo partecipativo sperimentale di Agenda 21 che è stato attivato ha fornito, ad avviso di questa Sezione che vi ha preso parte, esiti solo parziali derivanti dai suoi limiti strutturali e dalla documentazione su cui si è svolto, che non ha permesso di affrontare in quella sede i contenuti centrali del Piano. Si deve peraltro annotare che quello che è maggiormente mancato nel percorso di formazione del Piano è un processo reale di partecipazione e cooperazione in particolare con gli enti locali, attraverso forme di coinvolgimento di adeguato respiro che avrebbero permesso una riflessione più ampia sulle opportunità e criticità delle scelte da effettuare.

L’affermazione della “condivisione” e “copianificazione” del PTR non appare fondata e mostra la debolezza del PTR nel garantire il principio costituzionale di sussidiarietà.

Osservazione: l’INU chiede che, per completare il processo di Agenda 21 iniziato dalla Regione sul PTR, sia posta in atto una forma di coinvolgimento e di partecipazione nell’esame dalle osservazioni al Piano e che quindi questa non si risolva solo in termini burocratici.

Valutazione Ambientale Strategica

Anche il percorso della VAS di accompagnamento al PTR non sembra aver raggiunto il livello di coerenza temporale e di interazione richiesto ed appare sostanzialmente incompiuto. Ciò appare un limite significativo in ordine alla effettiva validazione delle previsioni del Piano. Si richiamano qui di seguito i punti su sui si è esplicitato il contributo proposto dall’INU relativamente al Rapporto Ambientale del Piano:

1) Non capacità di ri-orientare le scelte di piano da parte del procedura di VAS

2) Non evidenza della descrizione delle ragionevoli alternative

3) Mancanza di risposte del PTR rispetto all’evidenziazione delle criticità riportate nel Rapporto Ambientale

4) Presenza di contraddizioni e incoerenze delle scelte di PTR rispetto alla dimensione ambientale.

5) Mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale degli impatti del PTR sulla rete Natura 2000

6) Mancanza di integrazione degli aspetti paesaggistici nel Rapporto Ambientale

7) Mancanza di una valutazione di coerenza esterna rispetto alle previsioni extraterritoriali

8) Mancanza degli indicatori per l’attività di monitoraggio del PTR.

Osservazione: l’INU chiede che vengano portati a coerenza, sia in termini processuali che di contenuti, la strumento di PTR e la procedura di VAS che deve accompagnarlo.

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Un “testo unico”

Il PTR si propone come “testo Unico” di governo del territorio. In realtà recepisce molte decisioni effettuate in altre sedi senza costruire o verificarne la coerenza con un quadro complessivo di sintesi.

Si pensi ad esempio al sistema delle “aree protette di interesse regionale”. Tali aree , nate da provvedimenti diversi, si presentano in modo scoordinato, a volte sovrapposto. E’ questo il caso di molti SIC e Aria: il PTR rinuncia alla loro sistematizzazione e messa in coerenza in un “sistema ambientale regionale” recependo solamente tali provvedimenti con la normativa ad essi connessi.

In più aggiunge un elemento, le “direttrici ambientali” che non interagisce con i precedenti livelli.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR ponga le basi per una sistematizzazione e verifica dei materiali in esso raccolti al fine di costituire un quadro certo di coerenza complessiva per la Regione.


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Un progetto per la Regione

Rispetto alla fase di ricognizione dei dati conoscitivi, normativi e delle politiche in atto (che occupa una gran parte dei documenti di piano), negli elaborati proposti non sembra esplicitarsi un chiaro progetto complessivo di territorio alla scala regionale. Tale progetto infatti non può essere costituito dalla sommatoria delle azioni settoriali che vengono elencate, ma si ritiene debba esprimere un disegno territoriale esplicito, riconoscibile e coerente, nel quale confluiscano le dimensioni strategica e strutturale che la norma assegna al PTR. La concreta definizione delle scelte territoriali alla scala regionale, sia derivanti da scelte pregresse che da nuove indicazioni, dovrebbe poi trovare adeguata conferma nel processo valutativo che, per dettato statale e per scelta dell’esecutivo regionale, dovrebbe accompagnare la formazione dello strumento di piano.

Il PTR, come invece si afferma nella Relazione, è difficilmente definibile come piano strategico di rilevanza territoriale; né un piano che persegua e introduca semplificazioni del sistema di pianificazione.

Il PTR è proposto come ordinatore di una realtà insediativa, in mancanza del quale il territorio si “venetizzerebbe” (con conseguenti disordine insediativo, spreco di suolo, ecc.), ma quali sono i precisi contenuti prescrittivi che evitano ciò? Si consideri, ad esempio, la difficoltà ad attribuire - nel momento della pianificazione comunale - un valore “certo” alle indicazioni grafiche che accompagnano il Piano, sia per la scala di rappresentazione e sia per la mancanza di una carta di sintesi.

Una maggiore integrazione degli elementi di piano ed una maggiore sinteticità di alcuni dei suoi contenuti avrebbe permesso un più agevole accesso alle indicazioni di piano. Una confluenza, infatti, dei contenuti delle relazioni relative al quadro delle conoscenze e delle criticità ed al repertorio degli obiettivi e matrice dei programmi e metodi di pianificazione (Azioni) nell’ambito della relazione generale, come è prassi ormai consolidata nella formazione degli strumenti di pianificazione, avrebbe non solo permesso una maggiore integrazione e coerenza fra tali fondamentali componenti dell’azione di piano, ma, in primo luogo, un più diretto accesso ai principali contenuti dello stesso. Analoghe considerazioni critiche devono essere espresse anche nei riguardi dell’ampio ed articolato repertorio cartografico, ambiguamente definito come supporti grafici prescrittivi (molti dei contenuti di tali supporti cartografici sono tutt’altro che prescrittivi), che avrebbe richiesto, non solo una maggiore selezione tematica, bensì l’integrazione in una o più carte di sintesi, al fine non solo di evidenziare i principali contenuti di piano, ma, e principalmente, la coerenza fra le complesse ed articolate indicazioni di piano.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR espliciti in modo chiaro il proprio progetto per la Regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso la predisposizione di una carta di sintesi.


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Il Governo del territorio

Il tema del Governo del territorio è trattato dal PTR essenzialmente come interdisciplinarietà. Tale atteggiamento, seppur condivisibile, crea alcune incertezze nell’attuazione del PTR stesso.

Si palesa in prima istanza una questione di raccordo con le leggi di settore che prevedono contenuti e procedure altre. Riferimenti immediati sono alla legge regionale 16/2006 o 9/2007 o ancora alle leggi sul commercio piuttosto che a norme statali (vedasi codice della strada o DM 1444/68). Tali testi normativi non sono espressamente raccordati col testo del PTR, che ne disciplina solo alcuni aspetti parziali degli argomenti in essi trattati.

In seconda istanza la riforma regionale non ha cambiato la “natura” degli strumenti di pianificazione comunale, che rimangono a tutti gli effetti “strumenti urbanistici” con efficacia settoriale.

Osservazione: l’INU chiede che il PTR faccia chiarezza relativamente alla residuale cogenza delle normative sovraordinate e deleghi alle discipline di settore il governo delle questioni specifiche. Gli strumenti urbanistici dovranno contenere solo criteri, indirizzi e coerenze per tali provvedimenti.

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Uno strumento efficace

Nelle “brevi note illustrative” della legge 5/2007 il PTR è così presentato: «il nuovo strumento è cogente e presidia le finalità strategiche indicate dalla legge e in particolare… ». Dalla legge emerge quindi che la Regione svolge la funzione di governo del territorio attraverso il PTR che costituisce di conseguenza il riferimento cogente per la tutela e l’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale. Dal PTR si ricava che il ruolo regionale si esplicita attraverso i contenuti normativi e grafici articolati in:

- prescrizioni specifiche, cioè disposizioni cogenti immediatamente precettive, che devono essere recepite negli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale e negli atti amministrativi attuativi;

- prescrizioni regolative, cioè vincolanti, ma con contenuto non immediatamente precettivo.

Non è chiaro quanto la distinzione qui riportata sia coerente con le norme stabilite del PTR, e quanto la differenziazione tra le prescrizioni sia effettivamente ritrovabile nel PTR.

Nella LR 5/2007 al Piano strutturale comunale sono attribuiti, fra l’altro, i seguenti caratteri (art. 15): “durata indeterminata” e “recepimento delle prescrizioni di PTR”. La chiarezza delle prescrizioni di PTR e la loro cogenza sono elementi fondamentale per il futuro della pianificazione comunale, la quale non può metterle in discussione o specificarle, ma può solo recepirle, a differenza di quanto previsto nella legislazione fino ad oggi vigente.

Nel caso, per rifarsi ad un esempio molto specifico, degli Uffici operativi - Sede regionale della Protezione Civile (inseriti come categoria autonoma fra i Servizi e attrezzature sovracomunali), le prescrizioni normative specifiche sono elencate ai punti a. 3.1; a. 3.2; a. 3.3; a. 3.4 dell’art. 36. Queste prescrizioni delineano un insieme molto dettagliato di previsioni all’interno delle sedi operative di Palmanova e di Sgonico (realizzare nuovi volumi per ospitare i centri direzionali e di documentazione; delimitare pertinenze per consentire attività di esercitazione-emergenza; sistemare l’aviosuperficie di Sgonico) e all’esterno (migliorare la connessione stradale con l’autostrada); quest’ultima prescrizione non contiene alcuna indicazione grafica di come conseguire l’obiettivo. Quale è il valore cogente di una simile prescrizione, che il Comune di Palmanova è tenuto a recepire?

Osservazione: l’INU chiede che nel testo normativo siano chiaramente individuate le prescrizioni cogenti, in modo tale da chiarire il significato dell’operazione di adeguamento al PTR, ovvero siano chiari gli ambiti di azione Regionale (ciò che la Regione ritiene di riservarsi), e viceversa i margini di libertà Comunale, in modo tale da non vanificare l’ottenimento dell’intesa.

Inoltre l’INU, sensibile alle difficoltà operative che possono incontrare i progettisti e gli uffici comunali per gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati alla data di entrata in vigore della LR 5/07, e per evitare incertezze procedurali in sede di approvazione degli stessi, chiede di esaminare la possibilità che nel periodo transitorio (art. 63) la verifica della rispondenza dei piani o delle varianti al Piano Territoriale sia limitata a poche norme certe ed essenziali, rimandando a momenti successivi la verifica completa della rispondenza.

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I contenuti del Piano: alcune questioni specifiche

Si rileva che gli aspetti concretamente operativi del PTR, rappresentati dalle Norme di attuazione, presentano diversi aspetti critici sui quali pare opportuno un approfondimento.

In generale nelle Norme di attuazione, ad una certa schematicità ed imprecisione di molti dei contenuti del corrispondente corpo normativo, fa riscontro un vasto ed articolato repertorio di allegati (25 Allegati), particolarmente appesantiti da un eccessivo richiamo di aspetti analitico – descrittivi che avrebbero dovuto e potuto trovare più opportuna sede in altri elementi di piano, quale ad es. la relazione generale


Il sistema insediativo

Nella normativa del PTR (art. 6, comma 2) «… non è ammesso individuare zone ulteriori … né procedere a suddivisioni in sottozone». La “semplificazione” della pianificazione a zone omogenee non declinabili finisce per “appiattire” le risposte a una società che, viceversa, non è più quella delle zone omogenee previste dal PUR, della segregazione funzionale, della chiara separazione tra luoghi dell’abitare e luoghi del lavoro. Nelle riflessioni sulla città contemporanea è ormai unanimemente riconosciuto, ad esempio, che l’aumento del traffico e la scomparsa dell’ora di punta fanno riferimento alla a-sistematicità degli spostamenti: ogni persona lavora in un luogo, abita in un altro, si diverte in un altro ancora, e questo luogo di svago è inserito – molte volte - in un centro plurifunzionale dove convivono commercio, ristorazione, ricettività e terziario, aree sportive e cinema. Tale situazione non può essere classificata funzionalmente, e quindi pianificata con gli strumenti dell’azzonamento classico.

La ripartizione del territorio regionale secondo la nuova classificazione di zone omogenee prevede che le “aree abitative” siano quattro: la prima riguarda le “zona A” che vengono definite come “aree di antica formazione”.

Senza riprendere i ragionamenti già svolti dall’INU nel documento presentato in Commissione IV, ci si chiede se in questa categoria possano rientrare tutte le aree ricostruite dopo gli eventi sismici del 1976. Dato per certo che i centri urbani distrutti e ricostruiti (a prescindere dalla loro dimensione areale e dal valore storico più o meno rilevante che potevano vantare) non possano rientrare fra le “zone B: aree di completamento di recente formazione” né fra le “zone C: aree in fase di formazione” ci si chiede come possano essere classificati. Se è vero che in questi casi gli insediamenti sono generalmente di antica formazione, è altrettanto vero che nel loro insieme tali aree urbane mostrano – quasi sempre – i segni della modernità: nella disposizione degli edifici, nelle finiture, nei rapporti tra spazi edificati e inedificati, nelle reti tecnologiche che li servono, ecc.

Un esempio tra tutti è rappresentato dal “Sistema territoriale della conurbazione udinese”: al capo 9.1.2 si prescrive la «Definizione di un sub-sistema territoriale finalizzato alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e degli insediamenti attestati sulla Strada statale n. 13 a nord di Udine, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico che abbia come obiettivi specifici: la riorganizzazione del sistema delle aree commerciali …, l’individuazione di percorsi alternativi…, la definizione di obiettivi prestazionali…» (art. 32, comma 9 delle Norme di attuazione del PTR). Come si definisce questo sub sistema?, chi verifica la sua coerenza (stante l’appartenenza dei Comuni ad almeno due Aster diverse)?, cosa implica per chi non lo individua o lo prefigura in modo differente?: sono tutti interrogativo aperti di una certa rilevanza, le cui risposte non possono essere semplicemente demandate alla “intesa di pianificazione”.

La “semplificazione” delle zone omogenee non affronta alcuni temi importanti per la pianificazione, come ad esempio, la residenza in zona agricola. Un tema che è stato sinora oggetto di molti equivoci e di diverse interpretazioni negli strumenti di pianificazione comunale, tale da richiedere una particolare considerazione.

E’ importante poi che nelle N.A. sia introdotta una specifica disciplina per la residenza agricola, articolata nei diversi ambiti territoriali Regionali, che induca a prendere in considerazione le condizioni di ammissibilità, gli aspetti tipologici e le modalità di inserimento nel paesaggio agricolo.

Osservazione: l’INU chiede, nel caso si intendesse mantenere l’obbligo dell’azzonamento funzionale, strumento obsoleto di pianificazione, di ripristinare l’articolazione contenuta nel PUR. Chiede inoltre di chiarire se le zone omogenee individuate dal PTR debbano sottostare o meno ai limiti quantitativi (altezze, densità,…) contenute nel DM 1444/68. Chiede infine, per le motivazioni di cui sopra, di stralciare al comma 4 dell’art. 6 la determinazione di prevalenza funzionale calcolata in 2/3 della superficie della z.t.o.



Il sistema infrastrutturale

Il PTR registra e assume senza sottoporle ad alcun tipo di valutazione tutta una serie di proposte progettuali in campo infrastrutturale aventi un eterogeneo grado di approfondimento, da semplici studi di fattibilità a progetti definitivi. Il PTR, che costituisce anche piano di settore per la viabilità, rimane confinato alla dimensione settoriale e in nessun modo tiene conto delle connessioni tra sistema della mobilità e assetto del territorio. La scelta stessa dell’armatura principale della viabilità risponde a criteri non ben individuabili, con inclusioni ed esclusioni che non appaiono adeguatamente motivate e senza un riesame di possibili alternative coerenti con la progettualità del Piano. A titolo di esempio si rileva la mancata considerazione, nell’area pordenonese, della dorsale a Nord-Ovest di Pordenone, denominata “gronda nord”, che nel Piano Provinciale della Viabilità era stata individuata come collegamento della SS 251 con lo svincolo autostradale di Ronche e la SS 13. Tale raccordo appare fondamentale per una appropriata chiusura del sistema viario principale a servizio della importante realtà territoriale dell’alta pianura.

Relativamente ad alcune importanti infrastrutture, le indicazioni del Piano appaiono decisamente problematiche.

Si pensi, ad esempio, al collegamento autostradale che, attraverso la Val Tagliamento e il Passo della Mauria, dovrebbe mettere in connessione l’autostrada friulana a quella veneta, individuato, peraltro, con una modalità decisamente irrituale. Dell’autostrada, infatti, non c’è traccia nella cartografia (tavv. 4 e 4a “Sistema della mobilità e delle infrastrutture di trasporto) del PTR; e la sua previsione è limitata ad un comma h) dell’art. 31 dove si enuncia che il suo tracciato deve “essere definito sulla base dello studio di fattibilità “Ipotesi di collegamento tra l’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio e la A27 Venezia-Belluno” redatto dall’A.N.A.S”.

Nella fattispecie lo studio di fattibilità richiamato contiene fino a quattro possibili tracciati dell’autostrada e – come sfondo – il tracciato relativo all’adeguamento funzionale della S.S. n. 52 “Carnica” dallo sbocco del previsto tunnel di valico di Passo della Mauria all’innesto della S.S. n. 52 Bis, predisposto, sempre a cura dell’ANAS, nel 2001. Si ritiene che la scelta sulla tipologia e caratteristiche del collegamento debba avvenire dopo un’attenta valutazione della compatibilità insediativa, ambientale e paesaggistica dell’infrastruttura in un quadro decisionale il cui iter e i cui attori richiedono una preventiva esplicita definizione.

Un ulteriore carenza di contenuto riguarda alcune scelte strategiche che la Regione sarà chiamata a fare in futuro. A titolo esemplificativo consideriamo le “Infrastrutture ferroviarie al servizio delle merci”: «Il PTR acquisisce la direttrice del tracciato del Corridoio V nell’attraversamento del territorio regionale, stabilita sulla base delle decisioni comunitarie» (art. 21 delle Norme tecniche di attuazione). Una simile scelta è sicuramente un atto dovuto e conseguente agli accordi presi, ma, nel PTR, non si fissano alcuna modalità di realizzazione; non si definiscono le “prestazioni minime” che le infrastrutture devono assicurare. Inoltre non si dice nulla sulla localizzazione della/e fermata/e, delle nuove centralità che si creeranno, creando di certo nuovi poli di attrazione territoriale che non possono non avere ripercussioni sul sistema insediativo e produttivo esistente Con questi presupposti c’è il rischio che le scelte non fatte, quando verranno assunte, privilegeranno l’emergenza piuttosto che la pianificazione, salvaguardando le ragioni infrastrutturali, ma trascurando le ricadute territoriali dell’opera.

In sostanza, a partire dagli esempi proposti, si ritiene necessario per le grandi opere infrastrutturali, considerato che il PTR non può offrire un adeguato livello di precisazione e validazione delle scelte, istituire dei percorsi decisionali, adeguatamente partecipati e condivisi e sottoposti ad una ulteriore fase del processo di valutazione, che permettano di definire opportunità, alternative, condizioni per una loro attuazione coerente con il quadro territoriale di riferimento alle varie scale.

Osservazione: l’INU chiede che siano stralciati i riferimenti quali quello dell’art. 31 lettera h) a studi che non hanno ancora la cogenza e la definizione sufficiente per costituire un vincolo certo per la pianificazione comunale;

che la dichiarazione di interesse regionale dei progetti delle strutture e infrastrutture di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione, come definita dall’art 10 della L.R. 30/2005, adeguatamente supportata da percorsi decisionali come sopra indicato, costituisca parte integrante della pianificazione territoriale regionale ai fini della localizzazione e obblighi l’inserimento del tracciato o dell’area interessata negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale e infraregionale e di settore.


Previsioni per il turismo montano

Si può rilevare come il complesso degli interventi legati allo sviluppo degli impianti sciistici e dei relativi demani sciabili nei cinque poli turistici individuati (di cui all’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione ed alla Tav. 6 del Piano) costituisca una scelta di PTR che si basa esclusivamente su un programma settoriale predisposto da una società, pur di proprietà pubblica. Anche in questo caso il Piano registra e assume senza sottoporle ad alcun tipo di valutazione una serie di proposte progettuali prive di una adeguata verifica di coerenza territoriale rispetto al sistema di valori pur riconosciuti per le aree interessate. Peraltro, nei documenti di piano relativi al tema del paesaggio e nel Rapporto Ambientale, vengono esplicitate le criticità connesse a tali interventi. Pare quindi necessario individuare un percorso decisionale adeguatamente supportato in termini di condivisione e valutazione per definire l’ammissibilità dei singoli interventi.

Osservazione: l’INU chiede che le previsioni relative allo sviluppo degli impianti e dei demani sciabili vengano condizionate ad una esplicita valutazione delle criticità e delle coerenze, a partire dal sistema delle conoscenze e dei valori che lo stesso PTR individua.


Dimensionamento degli insediamenti

I criteri da adottarsi per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione subordinata che tengano conto delle esigenze di riequilibrio territoriale, come indicati nel comma 2 lettera a), dell’art. 33, in particolare l’estensione del quadro conoscitivo ai territori esterni per la valutazione delle dotazioni su un ambito territoriale più ampio ai fini del calcolo del fabbisogno in ambito comunale, appaiono avere senso solo per piani estesi a più comuni e non per singolo comune, considerate anche le limitate facoltà che sono assegnate allo stesso.

Tuttavia appare contraddittorio che, a fronte della spinta all’intercomunalità non sia corrisposta una riflessione su nuove modalità di dimensionamento. I contenuti sono quelli del DPGR 0126 che fu redatto pensando a dinamiche esclusivamente comunali.

Ancora una volta la Pianificazione “sovracomunale” proposta dalla riforma regionale si rivela essere “intercomunale”, di giustapposizione di logiche comunali piuttosto che di soluzione di problemi di area vasta.

Analoga carenza si riscontra nell’all. 22 dove gli standard urbanistici non cambiano natura né dimensionamento rispetto al “vecchio” PRGC.

Osservazione: l’INU chiede di differenziare i criteri di dimensionamento e le modalità di valutazione degli standard tra la pianificazione sovracomunale e quella comunale.


Il sistema produttivo

L’apparato analitico del PTR relativamente agli Ambiti industriali - artigianali di interesse regionale, distretti, attività di filiera (le ex zone industriali programmate e i distretti industriali) risulta sufficientemente definito, in particolare all’Elab. 2 Quadro delle conoscenze e criticità pag. 211 e segg., mentre si evidenzia la necessità di un approfondimento dell progetto del PTR, sia a livello cartografico/azzonativo, sia a livello normativo.

In relazione al ruolo strategico ricoperto in ambito regionale da tali aree, si ritiene che tali problematiche, se affrontate in modo organico da un progetto di scala regionale, risulterebbero in grado di misurare l’intrinseca qualità territoriale-sociale del PTR, ricorrendo a indicatori in grado di determinare, ad esempio, quali comunità o quali parti del territorio avranno benefici o costi, vedranno diminuire o aumentare fenomeni di esclusione e marginalizzazione ecc,

Osservazione: l’INU chiede che, relativamente all’aspetto cartografico-zonizzativo, venga maggiormente reso esplicito il progetto del territorio interessato, soprattutto in termini relazionali tra esistente e previsioni di piano, ove presenti, evitando che le infrastrutture produttive, al pari delle infrastrutture viarie, si riducano a opera puntuale da valutarsi volta per volta in assenza di visione d’insieme progettata;

Relativamente all’aspetto normativo l’INU chiede che il punto 1 dall’art. 38 delle norme di attuazione del P.T.R. venga modificato con l’aggiunta di un periodo che fissi il criterio enunciato: “il PTR valuta inoltre incrementi dimensionali e insediamenti ammissibili in base ad un progetto di territorio fondato su criteri di sostenibilità ambientale tenuto conto della struttura insediativa e infrastrutturale esistente e in progetto, definendo limiti di accettabilità e di sostenibilità ambientale dell’intero ambito industriale nel suo complesso in relazione alle tecnologie e ai processi produttivi attualmente esistenti.”


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La risorsa essenziale “Paesaggio”

La documentata analisi, su cui si basa la definizione degli Ambiti Paesaggistici, costituisce valido supporto al profilo paesaggistico del PTR, anche se andrebbero in qualche caso riveduti i perimetri (ad esempio per la Forra del Cellina – “monumento naturale di singolare bellezza ed intatta selvatichezza” – frazionato in due Ambiti) e meglio precisate le modalità di attribuzione del livello di qualità paesaggistica.

Osservazione: l’INU chiede che sia possibile, in fase di redazione dei PSC, approfondire, dettagliare, specificare ed eventualmente correggere i perimetri degli ambiti paesaggistici.


Si ritiene, inotre, che vada maggiormente approfondito l’aspetto progettuale.

La ricchezza di diversità che si riscontra nel paesaggio regionale può, infatti, stimolare l’individuazione e la comprensione di più visioni progettuali:

- per la presenza di valori paesaggistici che emergono, in alcuni casi, solo valutando l’aggregazione di ambiti;

- per la presenza di diversità all’interno di un medesimo Ambito (se non altro tra paesaggio costruito e paesaggio non costruito e significativamente nelle situazioni limite tra i due, luogo questo sinora poco esplorato e quindi poco progettato nella pianificazione comunale);

- per dimensione e specificità di alcuni Ambiti (quelli dei fiumi, delle montagne, della laguna, del Carso, dei magredi, ad esempio) che connotano la Regione per singolarità uniche che configurano manifestazioni identitaria percepibili;

- per la varietà dei sistemi insediativi e delle tecniche costruttive, che hanno sovente utilizzato con uso sapiente i materiali locali;

- per la capacità di produrre visuali molto diverse anche a poca distanza, dalla montagna alla pianura e viceversa, tra un sito e l’altro della pianura puntata dai campanili e disegnata dai fiumi e spesso ancora dalle organizzazioni delle coltivazioni agricole.

Non si ritiene peraltro che la contemporaneità possa vestire le medesime forme del costruire, ma possa solo utilizzare la cultura dei luoghi per la loro conservazione e per la realizzazione del nuovo con un progetto consono, ma attuale, dei disegni di assetto e della morfologia degli insediamenti.

Osservazione: a partire dalla condivisa definizione di paesaggio, l’INU propone di approfondire i contenuti operativi delle schede tecniche, con le procedure di Agenda 21, per mettere a fuoco prescrizioni che, nel far proprie le identità di ogni situazione, evitino di proporre interventi mimetici che altererebbero il paesaggio che ci è pervenuto, nel quale si dovrebbe continuare a leggere l’autentico, cioè quanto è stato formato secondo metodi, materiale logiche condivise nel fare.


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L’impressione che deriva da quanto detto è che il PTR non sia più e solamente uno strumento generale, ma sia un Piano che entra nel merito di scelte specifiche inderogabili per i Comuni e ha immediati (cioè non mediati) risvolti operativi sul Piano struttura. In altri termini il PTR, a differenza di quanto comunemente si crede, non opera direttamente e unicamente sul territorio regionale per problemi (risorse) generali, poiché sono i Comuni che di fatto attueranno le sue previsioni con regole non certe.

Ma deriva anche un’impressione opposta: che questo PTR “aiuti” poco i Comuni a inquadrare i problemi territoriali che li interessano e “serva” altrettanto poco al territorio per risolvere i problemi, piccoli o grandi, che si presenteranno in prospettiva, in quanto non opera scelte sul futuro del Friuli Venezia Giulia.

Osservazione: l’INU chiede di valutare attentamente gli effetti operativi del Piano alla sua entrata in vigore, tenendo conto come alcuni aspetti di grande importanza come quello del Paesaggio e della valenza paesaggistica che è stata attribuita al PTR (e che solo in minima parte è stata licenziata con parere favorevole dalle istituzioni competenti) necessitano di ulteriori adempimenti per assumere la loro piena efficacia. Tale possibilità aggiornamento “dinamico” e messa a punto dovrebbe esplicitarsi in una precisa norma del PTR.





IL Presidente dell’INU

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia

ing. Bruno Asquini

INU: Osservazioni alla VAS

Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale Regionale

Contributo della Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale di Urbanistica


È evidente che per la valutazione di una mole di materiale come quello messo a disposizione sarebbero necessari tempi più lunghi rispetto a quelli disponibili. Proprio per il poco tempo dato e al fine di rendere maggiormente collaborativi i contributi del pubblico interessato si ritiene che sarebbe stato quanto mai opportuno attivare momenti partecipativi “proattivi” e non “reattivi” a seguito della messa a disposizione del materiale. In tal modo si sarebbe potuto concretamente entrare nel merito delle questioni, con la possibilità per gli estensori del PTR di aiutare nella comprensione delle scelte e delle modalità con cui si è arrivati alla loro definizione. Fino ad ora la Regione si è limitata ad incontri in cui si sono esposte le finalità generali del piano, ma non si è avuto modo di entrare nel concreto delle decisioni specifiche. Questo ad avviso dello scrivente costituisce un punto di debolezza in quanto tra gli operatori che dovranno poi far riferimento al PTR oggi emerge una forte incertezza rispetto a questo fondamentale strumento di piano elaborato dalla Regione.


Rimarcando la qualità del lavoro e l’impegno profuso per l’elaborazione del quadro delle conoscenze del Rapporto Ambientale, si ritiene comunque necessario porre in evidenza alcune carenze ed incongruenze che a parere di questa Associazione possono essere riscontrate. In particolare si rileva:


1) Non capacità di ri-orientare le scelte di piano da parte del procedura di VAS

La VAS ha come scopo primario quello di integrare la dimensione ambientale all’interno dei piani e programmi e deve essere effettuata durante la fase preparatoria ed anteriormente all’approvazione del piano o programma. Questo è quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento.

Il significato del termine “integrazione” della VAS nel processo di Piano, va letto in una logica di tipo “processuale e iterativo”. Ovvero che considera la stessa come componente intrinseca della elaborazione del Piano, integrata a tutte le fasi di elaborazione, approvazione e attuazione dei Piani.

Nella impostazione della VAS modello “processuale e iterativo”, l’Amministrazione che pianifica accompagna ogni fase della elaborazione del Piano con una attività di valutazione adeguata al contenuto e al significato della specifica fase.

Ogni fase comporta la consultazione delle Autorità con competenze ambientali e la partecipazione del pubblico e, partendo dai risultati della fase precedente, ne approfondisce e ne seleziona i contenuti fino alla determinazione delle scelte di Piano, alla sua approvazione e alla sua attuazione.

La trasparenza del processo, la pubblicità e accessibilità degli atti, la cura nella documentazione delle diverse fasi e nella motivazione delle scelte progressivamente assunte costituiscono gli strumenti principali di legittimazione del processo.

Pertanto sono l’ampiezza e l’autorevolezza della consultazione e della partecipazione del pubblico nonché la pubblicità data ai pareri e alle osservazioni ricevute, dei quali si tiene conto nell’approvazione del Piano, che tracciano i confini positivi della sostenibilità delle proposte.

Sembra invece con la VAS del PTR si sia preferito adottare un processo sostanzialmente autoreferenziale attivato solo dopo l’adozione del PTR, coinvolgendo prevalentemente soggetti interni all’amministrazione regionale, chiamati ad esprimere pareri su una documentazione corposa e consolidata che difficilmente può essere riorientata.

Con questa impostazione adottata viene meno l’integrazione delle consultazioni all’interno dell’iter decisionale.

Un altro importante aspetto è legato al fatto che non vi è evidenza di come il processo di valutazione abbia tenuto conto delle attività di consultazione. A tal proposito si cita l'art. 8 della direttiva, relativo all’iter decisionale, che recita: “In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7”

Alla luce di quanto sopra indicato, si rileva, sulla base della documentazione prodotta, la mancanza di elementi riguardanti la consultazione transfrontaliera. Questo è una aspetto di primaria importanza, in quanto il PTR definisce previsioni di infrastrutture per la mobilità ed infrastrutture energetiche che per la loro portata hanno una rilevanza territoriale transnazionale.

Di questa consultazione transfrontaliera, dei suoi esiti e del come questi sono stati integrati nel processo valutativo del piano non si trova riferimento all’interno del Rapporto Ambientale.

In sostanza si ritiene di segnalare che la VAS del PTR, secondo quanto esposto, manifesta una carenza di impostazione metodologica in quanto non è pienamente riuscita ad orientare le scelte, le azioni e le norme di piano, al fine di superare le criticità che pur sono emerse dal Rapporto Ambientale. La VAS nella sostanza non è riuscita a svolgere a pieno la sua missione.


2) Non evidenza della descrizione delle ragionevoli alternative

Il Rapporto Ambientale, così come specificato dall’attuale quadro normativo di riferimento, deve: “individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, individuando tutte le misure necessarie per mitigare o compensare le varie criticità di natura ambientale e territoriale”.

I documenti del PTR non contengono indicazioni in merito alle ragionevoli alternative, in quanto propongono esclusivamente le scelte di piano senza operare un confronto con altre scelte possibili (ragionevoli alternative).


3) Mancanza di risposte del PTR rispetto all’evidenziazione delle criticità riportate nel Rapporto Ambientale

Nel Rapporto Ambientale (RA) vengono evidenziate numerose criticità ambientali relative allo stato dell’ambiente, ma non vi è evidenza di come tali criticità trovino risposta nelle norme o nelle azioni del PTR. Questo pare evidentemente l’esito di un’attività di elaborazione del Rapporto Ambientale svolta successivamente in termini temporali rispetto alla definizione delle scelte di piano e dell’elaborazione delle norme di piano.

In alcuni casi, rispetto ad alcune criticità evidenziate, il RA propone delle raccomandazioni (cfr. pag. 504 RA). Non è chiaro come queste raccomandazioni siano tradotte poi in norma di piano e quale sia la effettiva cogenza delle stesse rispetto alle future scelte di pianificazione che le realtà comunali andranno ad esprimere.

Rispetto alle aree industriali di interesse regionale (D1), ad esempio, si evidenzia che: “l’ulteriore sviluppo di queste aree va pianificato tenendo conto della situazione esistente e valutando la compatibilità ambientale di ulteriori interventi che possono provocare un peggioramento della situazione, anche introducendo specifiche norme di attuazione”. Per contro nella lettura delle norme tecniche del PTR non vi è alcun riscontro rispetto a questi elementi di attenzione evidenziati nel RA.

Altra questione molto importante è quella relativa alle criticità ambientali riferiti agli scenari incidentali degli stabilimenti a Rischi di Incidente Rilevante di cui al DM 9.5.2001. Si ricorda che la norma statale stabilisce che le Province o le città metropolitane qualora costituite, al momento della stesura dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio, debbano disciplinare, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al decreto, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.

È evidente che questa tematica non può essere trattata solo dal punto di vista autorizzatorio come, invece, si specifica a pag. 394 del RA, ma necessità di un’attività di coordinamento sovraccomunale che, peraltro, non può essere esercitato dalle Province in quanto la nuova legge urbanistica non assegna a loro tale mansione. Pertanto è necessario venga definito chi si fa carico di questo onere considerato che la Regione non ritenuto necessario affrontarlo direttamente, e visto che sembrano inadeguati rispetto alla tematica in questione e agli impatti di area vasta le previsioni normative definite agli artt. 38 e 39 delle Norme Tecniche del PTR.


4) Presenza di contraddizioni e incoerenze delle scelte di PTR rispetto alla dimensione ambientale.

Dalla lettura del RA emerge che molti riferimenti rimangono legati all’indeterminatezza degli effetti di alcune decisioni di piano sul sistema delle aree protette e dei territori che esprimono significative valenze ambientali. In particolare dove si parla di rapporto tra le previsioni del corridoio V e le direttrici ambientali si afferma che: “il PTR potrebbe proporre criteri progettuali e localizzativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti”. (cfr. RA pag. 555). È evidente che rispetto alla criticità sollevata il PTR non ha ancora definito una soluzione. Alla pagina precedente del RA si afferma che “la costruzione dei tratti di corridoio V in provincia di Trieste andrà ad aggravare ulteriormente la situazione idrogeomorfologica del Carso.[…] Si segnala la necessità di strumenti di pianificazione sovraccomunale,per la valutazione degli effetti cumulativi delle diverse previsioni di Piano”.

Da quanto affermato viene sottolineata la necessità di una pianificazione sovraccomunale che sia mirata ad un’ambito specifico con l’obiettivo di risolvere delle specifiche criticità.

È evidente che l’apparato normativo della LR 5/2007 non fornisce una risposta in questa direzione, in quanto lascia alla libera aggregazione tra comuni l’organizzazione della pianificazione sovraccomunale. Ciò a partire dai criteri introdotti con l’art. 26, il quale non utilizza come criteri aggregativi quelli legati al territorio nella sua fisicità e problematicità, ma invece criteri di aggregazione numerica che non sembrano non idonei a risolvere le questioni poste all’attenzione.

Nella valutazione in merito allo sviluppo del turismo regionale a pag 523 del RA si afferma che: “la montagna regionale è caratterizzata da elementi di grande pregio naturalistico che emergono dalla presenza di numerose aree protette…” e per contro, subito dopo, si afferma che: “le espansioni del demanio sciabile vanno in alcuni casi ad interessare aree con queste caratteristiche di pregio che potrebbero trovare in futuro anche altra forme di valorizzazione più consone alla tutela della natura”. Queste due affermazioni sono in forte contrapposizione e mettono in evidenza in evidenza incoerenze delle scelte del PTR rispetto al sistema delle aree protette e in generale di quelle di forte valenza ambientale. Ad evidenziare maggiormente questa incoerenza si dice poi che “per tutti gli interventi sul comparto è necessario passare da una logica che prende in considerazione l’area interessata dalla specifica proposta di intervento ad una visione che tenga in considerazione l’intero ambito di riferimento per cercare di arrivare ad una pianificazione coerente degli interventi anche con i sistemi degli insediamenti e delle infrastrutture”.

Alla luce di queste contraddizioni ed incoerenze, pare emergere con forza la necessità di un approfondimento della struttura progettuale e dell’apparato normativo del PTR, che sia in grado di dare soluzione alle criticità emerse.


5) Mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale degli impatti del PTR sulla rete Natura 2000

Nel capitolo 6.1 del Rapporto Ambientale vengono messe in evidenza le criticità dei diversi SIC e ZPS presenti nel territorio regionale ed in alcuni casi evidenziandone il grado di vulnerabilità “alto”, ma non vi è la presenza di elaborati che abbiano rappresentino la necessaria (anche normativamente) Valutazione di Incidenza Ambientale delle azioni del PTR relativamente a tali siti. Questo è evidente in particolare per le aree carsiche interessate dal passaggio del Corridoio V e per le aree che possono subire effetti rilevanti dalla previsione di altre importanti infrastrutture (Autostrada Cadore-Carnia) e dalla realizzazione di nuovi interventi di rilevante impatto per la pratica dello sci.


6) Mancanza di integrazione degli aspetti paesaggistici nel Rapporto Ambientale

Nel capitolo 7 pag. 411, si esordisce affermando che “si richiamano le possibili interazioni tra l’ambiente ed il PTR, sia a livello di obiettivi sia a livello di azioni riguardanti le risorse essenziali di interesse regionale che sono quelle previste all’art. 2 della LR 5/2007, tra le quali il paesaggio”. Successivamente si afferma che: “i gruppi tematici hanno affrontato l’analisi delle componenti ambientali acqua, aria, clima e suolo, mentre non è stato affrontato il problema relativo alla componente paesaggio e beni archeologici, in quanto non di competenza ARPA”. Da questo emerge la non presa in considerazione del tema paesaggio all’interno del RA e di quali siano gli effettivi impatti del PTR sullo stesso, anche alla luce del fatto che il PTR dovrebbe avere il valore di Piano Paesaggistico.




7) Mancanza di una valutazione di coerenza esterna rispetto alle previsioni extraterritoriali

Risulta operata una valutazione di coerenza esterna rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, a partire da documenti e programmi internazionali fino a quelli nazionali. Tali obiettivi sono quasi sempre condivisibili in relazione al loro carattere generale.

Per contro, manca una valutazione di coerenza delle azioni del PTR rispetto alle progettualità in corso in altre Regioni, come il Veneto e il Trentino Alto Adige, o negli stati confinanti come la Slovenia e l’Austria.

Per temi importanti come quelli delle aree protette, della mobilità e delle infrastrutture energetiche è necessario evidenziare il livello di coerenza tra le ipotesi regionali e quelle in corso di elaborazione nei territori confinanti.


8) Mancanza degli indicatori per l’attività di monitoraggio del PTR

Se si considera che nel Rapporto Ambientale non sono segnalati gli indicatori per la valutazione delle ricadute del PTR rispetto agli obiettivi fissati e alle azioni previste, si può concludere che non si sono attuate le condizioni per effettuare il monitoraggio degli effetti e le ricadute dello stesso. Pertanto da questo punto di vista il lavoro svolto risulta incompleto e non rispondente ai dettati normativi, che indicano nel monitoraggio un importante fase della procedura di VAS.

Entrando nel merito dell’elaborato 5C “indicatori per il monitoraggio” che rimanda all’allegato 23 delle norme tecniche di attuazione, si riscontra la mancanza di una definizione organica degli indicatori di VAS che tengano in considerazione i diversi temi trattati dal PTR ed in riferimento alle risorse essenziali di cui all’art. 2 della LR 5/2007.

In tale allegato sono riportati solo gli indicatori relativi all’uso del suolo, senza una specifica indicazione della finalità del singolo indicatore e di quale obiettivo di monitoraggio si vuole raggiungere con l’indicatore proposto.

È quanto mai necessario la definizione di un set di indicatori ben strutturato e che possa essere utilizzato anche dai piani comunali e sovraccomunali, nella fase di monitoraggio e di ri-orientamento delle scelte.

Legambiente: osservazioni alla VAS del PTR

Osservazioni per la VAS al PTR - dom, 18 nov 2007 (scarica PdF)

Legambiente: osservazioni al PTR

Osservazioni di Legambiente FVG al PTR - lun, 17 dic 2007 (scarica PdF)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto



Udine, 17 dicembre 2007


L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine è da sempre interessato ad ogni questione riguardante il territorio regionale, di cui la Provincia di Udine occupa una vasta e multiforme parte.

Da alcuni anni l’Ordine ha costituito varie Commissioni di studio, fra le quali la Commissione Territorio e Mobilità, che ha effettuato importanti ricerche e proposte, riguardanti argomenti sia di interesse generale e regionale, sia specificamente riferiti al capoluogo provinciale.

In questo contesto, la Commissione ha ritenuto doveroso elaborare alcune considerazioni in merito al Piano territoriale Regionale recentemente adottato, sulla base delle quali il Consiglio dell’Ordine presenta la propria


OSSERVAZIONE


1 – Premessa

La prima doverosa, anche se ovvia precisazione, riguarda la natura professionale dell’Ordine: le osservazioni che seguono, pertanto, sono elaborate e presentate da professionisti, nell’ottica e nella mentalità di cittadini che dall’attività professionale traggono non soltanto i necessari mezzi di sostentamento, ma anche gli specifici criteri di interesse e di giudizio.

Data la vastità del materiale documentario e la molteplicità degli argomenti trattati nel Piano, la Commissione, anche in considerazione degli impegni lavorativi dei suoi componenti, che non lasciano molto tempo da dedicare ad argomenti di interesse più generale, ha limitato le sue considerazioni ad alcuni singoli temi, liberamente scelti da quei componenti che si sono dedicati allo studio degli elaborati del Piano.


2 – Informazione, partecipazione, informatizzazione

Con il PTR, la prima volta in Regione, sono previste disposizioni per la informazione preliminare, la partecipazione, l’informatizzazione del materiale documentario.

Questo è certamente un notevole passo avanti verso una modernizzazione, una intensificazione e sburocratizzazione dei rapporti fra Ente e cittadini.

In questo contesto senza dubbio positivo, vi sono però elementi di criticità che è doveroso non trascurare.

Innanzitutto si deve osservare che non è evidente il contributo specifico al sistema del Progetto di Piano della partecipazione praticata dalla Regione, la quale non può essere relegata alle sole fasi preliminari, quando non è sul tavolo nemmeno una bozza di progetto, né può essere rimandata alla fase delle osservazioni, quando la struttura del Progetto è troppo definita nella sua forma finale.

La lunga e faticosa procedura di Agenda 21 si è svolta in un contesto di “obiettivi” ed “azioni” tutto ad un livello ben distante da qualsiasi accenno, non si dice operativo, ma nemmeno vagamente progettuale.

Dopo lunghe e prevalentemente inutili conversazioni sui massimi principi – in merito ai quali, il più delle volte, era ben difficile non trovarsi tutti d’accordo – è arrivato sul tavolo dei professionisti interessati (oltre che, naturalmente, degli “stakeholders”) un bagaglio di norme e prescrizioni spinte ad un dettaglio inusitato e, diciamo pure, in buona parte inaspettato.

Si può solo auspicare che una paziente, meditata riflessione sulla Osservazione possa in qualche modo rimediare allo scarso risultatodella precedente fase partecipativa

Qualche perplessità suscita poi l’eccessiva aspettativa in tema di condivisione/partecipazione riservata alla moderna tecnologia informatica, che in ogni caso è mezzo e non fine.

Già il download di centinaia di MegaByte di documenti, non sempre agevolmente consultabili a video e quindi da stampare con oneri significativi, non può essere considerato una forma accettabile di diffusione propedeutica alla partecipazione.

Se è auspicabile l’avviamento ed il mantenimento di un flusso costante e coerente di consultazione/revisione di contributi tematici alla rappresentazione del territorio regionale, dovranno essere adeguatamente pianificati (e finanziati) i programmi di formazione delle figure coinvolte (Comuni e Professionisti, non solo Uffici Regionali) e, soprattutto, i programmi di sviluppo e sperimentazione operativa delle tecnologie e delle strutture normalizzate dei dati che saranno approntate/definite.

Considerata, d’altra parte, la specifica competenza degli ingegneri nella materia informatica, si ritiene utile aggiungere qualche nota sull’argomento.

Che l’informatica potesse assumere anche qui un ruolo non secondario nel processo di pianificazione era fatto prevedibile, sia perché in linea con i tempi e con iniziative analoghe di altre realtà regionali, sia in quanto preceduta da specifiche iniziative della Regione Friuli-Venezia Giulia a riguardo, quali la L.R. 4/1999, che concedeva risorse economiche ai Comuni in forma di contributo per “agevolare l’acquisizione informatica del Piano Regolatore Generale Comunale e delle eventuali Varianti”, e, nell’ottobre del 1999, l’affidamento di un incarico per l’Informatizzazione dell’’Assemblaggio degli strumenti urbanistici generali dei Comuni della Regione.

Entrambe le esperienze hanno evidenziato chiaramente la maggiore opportunità dell’articolazione di un processo amministrativo che comprendesse fin dall’origine la natura informatica delle cartografie tematiche specifiche degli strumenti urbanistici comunali, a garanzia non solo dell’agilità della trasmissione dell’informazione per mezzo delle nuove tecnologie informatiche, ma anche della corrispondenza del dato numerico con il documento amministrativo “ufficiale”, vidimabile solo in forma cartacea.

Solo il Regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 5/2007 potrà chiarire il dettaglio delle attività e consentire ai soggetti interessati di valutare mole e tempi degli adempimenti prescritti; ma emerge subito, come detto, un ruolo certamente non secondario nel mondo professionale ed in particolare dell’Ingegnere, figura storicamente avvezza all’approccio metrico-numerico con la realtà.

Col regolamento attuativo, dovranno essere affrontati presumibilmente i seguenti temi:

  1. base cartografica e suo aggiornamento speditivi;

  2. articolazione tematica delle legende e descrizione della struttura dati “standardizzata” dei temi progettuali;

  3. definizione del livello di dettaglio dell’informazione attuativa edilizia (saranno ad esempio necessarie schede delle unità abitative o di quelle edilizia, e se sì con quale dettaglio descrittivo?)

Se i primi due punti costituiscono la naturale evoluzione dell’attività cartografica tradizionale (chi rappresenterebbe il PRGC su una base non aggiornata e non assemblata al continuo e con una legenda difforme dalle indicazione regionali?) ed è altrettanto naturale la tendenza a considerare esclusivamente la ricaduta sugli strumenti tecnici, il terzo potrebbe costituire una novità di impegno notevole, sia in termini logistici (sopralluoghi, rilievi) che in termini di capacità d’uso dei dati medesimi (criteri di aggregazione e lettura).

Il tutto con l’onere preliminare, non piccolo, della definizione di standard di formato o, persino, di piattaforma tecnologica di riferimento/destinazione.

È forte l’impressione che non sia percepita completamente la difficoltà oggettiva in cui versano i Comuni relativamente alla catalogazione delle attività edilizie sul territorio.

Se, con le prestazioni dei programmi di gestione correnti, è ad esempio facile ottenere la tabella di tutte le pratiche eseguite da un certo tecnico professionista, non è altrettanto pacifico che tra i dati relativi siano evidenti le cubature residenziali, né che il dato singolo sia facilmente disaggregabile e riferibile ad una specifica primitiva cartografica.

Ricordiamo al proposito, con un po’ di preoccupazione che in un recente passato si era ipotizzata persino una rappresentazione non cartografica dei PRGC su base catastale, prescrivendo l’elenco delle particelle interessate dalle diverse zone omogenee in luogo della cartografia su base catastale (ed evidente a tutti che la sovrapposizione cartografica è il solo mezzo per ottenere l’elenco!)

Con l’incalzare delle scadenze programmate, è inoltre venuta meno la possibilità di una fase di sperimentazione vera, tant’è che sarà irrinunciabile una revisione a breve di questa parte del regolamento, o, peggio, l’avvio di una fase iniziale senza regole certe.

Nel nostro ruolo di operatori “sul campo”, non legati ad un’unica realtà comunale, sapremmo certamente contribuire on una visione di prospettiva sufficientemente aperta alla definizione di standard sostenibili.


3 – Sistema ambientale e settore primario

3.1 – Rischio idraulico

Secondo il punto 3.2.2 della Relazione Generale, ai Comuni “viene dato il compito di verificare nel caso di nuove trasformazioni urbanistiche che comportano alterazioni significative della copertura dei suoli […] che i progetti prevedano adeguate misure compensative volte a mantenere costante la portata per unità di superficie drenata delle aree trasformate (coefficiente udometrico) secondo il principio della cosiddetta invarianza idraulica”

Secondo l’art. 9 delle Norme di Attuazione, i Comuni “prevedono che ogni trasformazione dell’uso del suolo in grado di abbassare sensibilmente la permeabilità delle superfici sia accompagnata da un apposito studio di compatibilità idraulica”.

Occorre chiedersi come (e, soprattutto con quali finanziamenti) i Comuni possano provvedere agli studi necessari.

Lo stesso art. 9 delle Norme di Attuazione prevede inoltre che “gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale prevedono […] in particolare: opere previste dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento […] (art. 9 delle Norme di Attuazione). Questo significa che per il fiume Tagliamento si costruiranno le casse di espansione?

3.2 – Ambiti agricoli e Forestali

Per queste due categorie di ambiti le norme sembrano non sufficientemente differenziate. Per fare un esempio, si osserva che il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale in ambito forestale è diverso rispetto al recupero e alla valorizzazione dello stesso in ambito agricolo.


4 – I problemi della mobilità

Mentre nei documenti preliminari è presente questo argomento, negli elaborati del PTR non si è trovata una trattazione adeguata all’importanza dello stesso.

Si accenna qui di seguito ad alcune possibili proposte:

    1. Si propone di alimentare l’Osservatorio regionale con dati generati da strutture permanenti locali quali gli Osservatori Permanenti della Mobilità finalizzati, soprattutto, alla studio della rete regionale di secondo livello (citando la classificazione del PTR) la cui gestione è competenza di Province e Comuni;

Si ritiene che l’ambito di competenza di tali strutture possa opportunamente essere quello delle aggregazioni dei Comuni formatesi a seguito della applicazione della Legge Regionale 1/2006;

    1. Si propone inoltre di istituire un portale web (a cura delle Province o della Regione o di entrambe) che restituisca ai Comuni in continuo i dati elaborati dagli Osservatori permanenti;

Gli Osservatori infatti hanno come obiettivo, in riferimento allo stato di fatto e a stati di progetto in ambito urbano e extraurbano (e in riferimento soprattutto alla rete di secondo livello):

  1. La calibrazione in continuo di modelli di domanda di mobilità delle persone e di trasporto delle merci;

  2. La calibrazione puntuale di scenari di flussi di traffico;

  3. Il riconoscimento informato dei principali problemi che presenta la rete dei trasporti;

    1. I dati per le calibrazioni dovrebbero venir attinti attraverso indagini dirette:

  1. Delle caratteristiche degli spostamenti del personale delle aziende e delle istituzioni;

  2. Dei flussi di traffico;

  3. Delle caratteristiche della rete infrastrutturale..

Si ritiene che queste finalità possano e debbano essere perseguite con una particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche e di processo che la ricerca di settore si propone di produrre.


5 – Brevi considerazioni conclusive

Pur nella forzata brevità dello studio dedicato agli elaborati, si è ricavata l’impressione che il complesso dei documenti del PTR rispecchia ancora marcatamente la natura ricognitiva del lavoro, sia nell’articolazione, che nella mancata evidenza delle progettualità.

Si può e a nostro giudizio si deve, fare di più per selezionare e porre in evidenza gli esiti prescrittivi e quelli di indirizzo del Piano, omogeneizzando e sintetizzando.

Affrontare il poderoso apparato documentale suscita un indubbio apprezzamento per l’evidente sforzo di raccolta di contributi multidisciplinari e di ricerca del dialogo tra i diversi Uffici Regionali e specialisti coinvolti, ma contemporaneamente è marcato il disorientamento indotto dall’effetto collage della documentazione proposta.

Se è comprensibile il desiderio di conservare un “diario” della forse faticosa, sicuramente impegnativa, collaborazione interna al gruppo di progetto, è altrettanto indispensabile spogliare di tale documentazione, rendendola riconoscibilmente propedeutica, il Progetto di Piano.

Si osserva inoltre che gli obiettivi del PTR sono circa 100; essi sono eterogenei e a volte non del tutto compatibili tra loro, ed inoltre non ordinati in termini di priorità.

In sede di Conferenza di pianificazione, o nella stipulazione dell’Intesa di Pianificazione tra Regione e Comune per la formazione del PSC, a quale obiettivo si darà maggiore priorità?

Ciò potrebbe determinare una situazione di incertezza e discrezionalità, in cui la scelta degli obiettivi prioritari imposti dalla Regione ai Comuni risulti dipendente dagli interessi politici del momento.

Sembra che, in certi casi, le grandi trasformazioni territoriali (infrastrutture e centri commerciali in primis) vengano imposte alle Autonomie Locali senza una valutazione di merito.

In particolare per quanto riguarda gli ambiti commerciali per la grande distribuzione (art. 40 delle Norme di Attuazione), il PTR si limita a recepire le indicazioni del piano regionale di settore, e non si capisce quindi se ci sia stata una valutazione di coerenza tra le diverse previsioni settoriali e la relativa compatibilità. In caso positivo, tale valutazione non sembrerebbe stata condotta con la necessaria trasparenza e pubblicità; rispetto a tali previsioni i Comuni sono tenuti ad adeguarvisi in modo acritico e subordinato. I Comuni appaiono dunque come dei terminali di scelte già prese, talvolta addirittura al di fuori del PTR, da enti comunque sovraordinati.

Secondo quanto prescritto dal PTR i Comuni, per assolvere a tutti i loro compiti, sarebbero costretti a consultare un grande numero diLeggi regionali, Nazionali, Ordinanze, Direttive Comunitarie, catasti vari (es. catasto delle Valanghe, Catasto regionale delle Grotte del FVG…,) Piani di settore ecc..

Si suggerisce pertanto almeno un indice con tutte le normative suddivise per tematica.


Per la Commissione Territorio e Mobilità

Ing. Roberto Gentilli